OBBLIGO DI ORIGINE IN ETICHETTA
Arriva l‘obbligo di indicazione nell’etichetta dell’origine del riso e del grano per la pasta.
Sono entrati pienamente in vigore, infatti, i decreti che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso in modo chiaro sulle confezioni.
Il Ministero delle Politiche agricole fa sapere che la sperimentazione è prevista per due anni.
Questa informazione, creata per proteggere il made in Italy e per valorizzare e tutelare il lavoro dei nostri produttori, è utile ai consumatori per poter scegliere in maniera informata e consapevole.
Questa iniziativa tutta italiana ha ottenuto anche un risultato politico importante: dopo 4 anni la Commissione Ue ha presentato una prima bozza di regolamento attuativo della norma sull’etichettatura. Un passo avanti che va migliorato, a partire dall’indicazione obbligatoria e non facoltativa dell’origine delle materie prime.
Coldiretti, grande promotrice della novità, ha organizzato un “Pasta Day” e festeggia annunciando che l’etichetta di origine obbligatoria mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro senza che questo fosse fino ad ora indicato in etichetta.
Il decreto grano/pasta prevede, in particolare, che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
L’indicazione sull’origine dovrà essere apposta in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Il Ministero delle Politiche agricole fa sapere che la sperimentazione è prevista per due anni.
Questa informazione, creata per proteggere il made in Italy e per valorizzare e tutelare il lavoro dei nostri produttori, è utile ai consumatori per poter scegliere in maniera informata e consapevole.
Questa iniziativa tutta italiana ha ottenuto anche un risultato politico importante: dopo 4 anni la Commissione Ue ha presentato una prima bozza di regolamento attuativo della norma sull’etichettatura. Un passo avanti che va migliorato, a partire dall’indicazione obbligatoria e non facoltativa dell’origine delle materie prime.
Coldiretti, grande promotrice della novità, ha organizzato un “Pasta Day” e festeggia annunciando che l’etichetta di origine obbligatoria mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro senza che questo fosse fino ad ora indicato in etichetta.
Il decreto grano/pasta prevede, in particolare, che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
L’indicazione sull’origine dovrà essere apposta in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
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