CHI LO DEVE FARE
I contribuenti che devono fare il Modello 730 2018 ai fini di dichiarazione dei redditi sono:
Pensionati;
Lavoratori dipendenti;
Percettori di Cassa integrazione e Mobilità;
Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
Sacerdoti della Chiesa cattolica;
Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc;
Persone che svolgono lavori socialmente utili;
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
Lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770, IRAP e IVA.
Pensionati;
Lavoratori dipendenti;
Percettori di Cassa integrazione e Mobilità;
Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
Sacerdoti della Chiesa cattolica;
Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc;
Persone che svolgono lavori socialmente utili;
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
Lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770, IRAP e IVA.
Chi può fare il 730? Solo i contribuenti che nel 2017, hanno percepito i seguenti redditi:
• Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come co.co.co. e contratti a progetto.
• Redditi dei terreni e redditi dei fabbricati;
• Redditi di capitale;
• Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
• Redditi diversi come i redditi terreni e fabbricati situati all’estero.
• Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D come per esempio redditi ottenuti dalla vendita di terreni o edifici a seguito lottizzazione, per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati, dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, oppure che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali o indennità di trasferta.
• Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come co.co.co. e contratti a progetto.
• Redditi dei terreni e redditi dei fabbricati;
• Redditi di capitale;
• Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
• Redditi diversi come i redditi terreni e fabbricati situati all’estero.
• Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D come per esempio redditi ottenuti dalla vendita di terreni o edifici a seguito lottizzazione, per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati, dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, oppure che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali o indennità di trasferta.
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