La nuova ordinanza regionale Bur n.60 del 04/05/2020
Vi riportiamo in maniera schematica la nuova ordinanza regionale Bur n.60 del 04/05/2020
1. Spostamenti nel territorio regionale
Possiamo spostarci all’interno di tutto il territorio regionale per far visita a:
- coniuge
- partner convivente
- partner delle unioni civili
- persone che ci sono legate da uno stabile legame affettivo
- parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro)
- affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)
- alle eventuali altre persone che possano essere indicati nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione
Possiamo spostarci anche in più persone contemporaneamente con lo stesso mezzo di trasporto (es. automobile, motociclo, ..) basta i viaggiatori siano conviventi.
Ci si può spostate per gli acquisti di beni e servizi anche al di fuori del comune di residenza.
Fermo restando che la vendita o la fornitura di tali servizi deve essere permessa (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).
2. Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.
3. Misure di prevenzione generali nell’intero territorio regionale
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina (o altro strumento di copertura di naso e bocca) e di guanti (o di liquido igienizzante). Quindi se non abbiamo la mascherina sarebbe meglio rimanere a casa, ma se ciò non è possibile, possiamo comunque uscire ma è obbligatorio coprire comunque naso e bocca (es.sciarpa), per quanto invece riguarda i guanti possono essere sostituti dall’utilizzo di un liquido igienizzante.
Non è obbligatorio l’utilizzo di mascherina (o altro strumento di copertura) per:
- i bambini al di sotto dei sei anni
- i soggetti con forme di disabilità
- coloro che stanno svolgendo attività motoria intensa, devono però mantenere un distanziamento di 2 metri e reindossare la mascherina non appena si finisce
4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ possibile fare attività sportiva o motoria sia da soli, sia in compagnia di componenti del nucleo famigliare. *
Si può anche fare attività motoria per accompagnare gli animali all’aperto.
Alcuni esempi riportati nell’ordinanza:
- camminata
- corsa
- ciclismo
- tiro con l’arco e a segno
- equitazione
- tennis
- golf
- pesca sportiva
- canottaggio
- l’attività remiera
- il motociclismo
- arrampicata sportiva
- scialpinismo
- attività sportive acquatiche
- wind surf, attività subacquee
vi consigliamo di consultare il sito della Regione per eventuali altri esempi e precisazioni .
Per raggiungere i luoghi dove fare attività motoria o sportiva si possono utilizzare sia i mezzi pubblici sia mezzi privati ma sempre rimanendo all’interno della nostra regione.
Fermo restando il rispetto delle norme di protezione personale, lo spostamento per attività motoria o sportiva e l’attività stessa può essere svolta in coppia*o con i conviventi.
*Abbiamo richiesto chiarimenti in merito alla voce “nucleo famigliare” e “coppia”
5. Attività agonistica in impianti sportivi
Gli atleti professionisti e non professionisti, di sport individuali e non individuali, possono fare attività motoria o sportiva individuale a fine di allenamento agonistico anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse (incluse le piscine).
Bisogna anche in questo caso rispettare la distanza di almeno 2 metri.
(la nuova ordinanza regionale Bur n.60 del 04/05/2020)
6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
Ci si può spostare verso e da
- la seconda casa
- camper
- roulotte
- imbarcazioni
- velivoli
- veicoli d’epoca o da competizione
- in proprietà o locazione nel territorio regionale
per fare attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario.
Anche in questo caso il proprietario o il locatore si può spostare in compagnia dei conviventi.
Rimane la possibilità far fare i lavori per mezzo di operatori professionali.
7. Uso di veicoli privati con passeggeri
Nel caso di spostamenti di più persone con lo stesso veicolo privato per motivi di lavoro (no trasporto pubblico), bisogna rispettare le misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata;
Nel caso di spostamenti con passeggeri non conviventi bisogna garantire il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine (o altra copertura di naso e bocca) e l’uso di guanti (o del liquido igienizzante).
8. Navigazione
È consentita la navigazione, ma bisogna controllare che l’autorità competente sul demanio marittimo non abbia emesso norme più restrittive.
9. Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti i parchi e i giardini, anche di ville pubbliche.
10. Chiusure festive di esercizi commerciali
Continua la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.
11. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
Negli esercizi commerciali può entrare solo un componente per nucleo famigliare.
È permesso accompagnare un minore di 14 anni o persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’Allegato 1.
12. Commercio con consegna a domicilio
È sempre permesso il commercio con consegna a domicilio anche per le attività commerciali sospese, basta che ci sia la garanzia del distanziamento personale e l’uso di almeno mascherina e guanti.
13. Vendita di cibo a domicilio
E’ possibile la vendita di cibo con consegna a domicilio (anche per gli agriturismi) rispettando le norme igienico-sanitarie sia di confezionamento, sia di trasporto.
L’operatore deve, per lo meno, utilizzare mascherina e guanti.
14. Vendita di cibo da asporto
È possibile la vendita di cibo da asporto seguendo alcune regole:
- se la consegna avviene all’interno del locale, può entrare solo un cliente alla volta, con mascherina e guanti (o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante)
- l’ingresso nei locali per il ritiro dei prodotti deve essere diluito nel tempo
- il tempo di permanenza all’interno del locale deve essere lo stretto necessario per la consegna ed il pagamento
- negli spazi esterni, anche di attesa, deve essere rispettata la distanza di 1 metro
- coloro che attendono devono indossare mascherina e guanti ( o comunque garantire l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante)
- il gestore ed addetti del locale devono essere muniti di mascherina e guanti
Non è possibile il consumo sul posto.
È possibile acquistare il cibo anche rimanendo all’interno del veicolo (senza uscita di passeggeri), dove la struttura lo permetta; l’attività può essere svolta anche da agriturismi.
15. Accesso ai locali di attività economiche
Si può accedere ai locali di qualsiasi attività, anche quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, e per ricevere in magazzino beni e forniture.
16. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni riportate nell’allegato 2, allegato 3 e allegato 4.
17. Distributori automatici
È possibile la vendita mediante distributori automatici.
I consumatori che preleveranno i prodotti devono obbligatoriamente mantenere la distanza di 1 metro, l’uso di mascherina (o altro strumento di copertura) e guanti (o uso di gel disinfettanti).
18. Mercati e commercio senza posto fisso
Sono permessi i mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, che trattano generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, ad alcune condizioni:
- nel caso di mercati all’aperto devono essere perimetrati (ad esempio con cavalletti e nastri bianchi e rossi)
- i punti di ingresso devono essere separati da quelli di uscita
- ci deve essere una sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento ed il controllo delle entrate ed uscite
- rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1
19. Vendita in forma ambulante
È permessa la vendita ambulante nel rispetto delle disposizioni comunali.
Anche in questo caso bisogna rispettare la distanza di 1 metro, utilizzare la mascherina (o copertura di naso e bocca) e guanti (o liquido igienizzante), ovviamente sia i venditori che gli acquirenti.
20. Mensa per lavoratori
All’interno di esercizi chiusi al pubblico, possono essere svolte attività di mensa per gli addetti di una o più imprese.
Devono essere rispettate di alcune regole:
- ci deve essere un contratto tra il fornitore del servizio (attività di mensa) e gli/i datori di lavoro
- nel contratto devono essere indicati i nominativi dei lavoratori autorizzati
- alla mensa possono accedere solo i lavoratori indicati dal rispettivo datore di lavoro, nella fascia oraria prevista (suddivisione in turni)
- deve essere rispettata la distanza tra le persone di almeno 1 metro e tutte le norme igienico sanitarie.
In caso di presenza di lavoratori di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate per ogni impresa.
Tra un turno e il successivo, i locali devono essere arieggiati e sanificati, in particolare i bagni. Non ci devono essere persone in attesa all’interno o all’esterno del locale.
Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni.
Se possibile, entrata e uscita dalla mensa devono essere separate.
L’esercente deve dare comunicazione preventiva del servizio al comune.
21. Ospitalità
Gli operatori della sanità o agli addetti allo svolgimento di attività connesse all’emergenza possono essere ospitati presso strutture autorizzate anche se l’esercizio è sospeso.
(la nuova ordinanza regionale Bur n.60 del 04/05/2020)
22. Cimiteri e riti funebri
Si può andare in tutti i cimiteri del territorio regionale.
Si possono svolgere le cerimonie funebri. Possono partecipare solo i congiunti e, comunque, massimo quindici persone. La funzione deve preferibilmente essere all’aperto, bisogna indossare i soliti dispositivi di protezione e rispettare la distanza di almeno 1 metro.
23. Biblioteche
Riaprono biblioteche pubbliche e private ma solo per il servizio di prestito e restituzione.
Le biblioteche dovranno comunque garantire che la consegna e la restituzione dei volumi avverranno in maniera tale da evitare il rischio di contagio.
24. Aree verdi e naturali
Si può fare attività di manutenzione di aree verdi e naturali sia pubbliche che private.
Sono comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, come ad esempio le spiagge.
25. Orti, terreni agricoli e boschi
I proprietari (o coloro che ne hanno titolo) possono raggiungere orti (anche sociali comunali), terreni agricoli e boschi, anche al di fuori del comune, per attività legate alla coltivazione per autoconsumo.
26. Opere di protezione civile
Possono riprendere le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile.
27. Attività di addestramento animali
Riprende l’attività di allevamento e addestramento di animali, anche presso i centri di addestramento.
Deve essere sempre assicurata la distanza di sicurezza tra persone di almeno 1 metro.
Riprendono anche le attività di agility dog per riabilitazione.
28. Ambito territoriale di applicazione
Tutto il territorio regionale.
29. Disposizioni di raccordo
Questa ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020;
Per tutto ciò che non è previsto da questa ordinanza vale quanto riportato nel DPCM 26.4.2020 e successive modifiche.
30. Efficacia temporale
L’ordinanza è valida dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso.
31. Disposizioni finali. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”.
32. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
33. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile.
34. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
35. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(la nuova ordinanza regionale Bur n.60 del 04/05/2020)
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