IL NUOVO ISEE

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ovvero l’indice della “ricchezza” del nucleo familiare in base al quale gli enti  erogano prestazioni agevolate (per fare qualche esempio, l’iscrizione ai nidi, i contributi per l’affitto e il trasporto pubblico, i bonus energia, le tariffe per la mensa scolastica), sarà dal primo gennaio calcolato con un nuovo sistema che prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell’Isee e non vengano richieste al cittadino. In particolare, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatici rilevando eventuali omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino nella cosiddetta Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) e gli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria.

 

A partire dal primo gennaio, quindi, la richiesta di prestazioni agevolate potrà essere fatta solo dopo aver ottenuto il nuovo Isee che l’Inps, fatte le necessarie verifiche e acquisiti i dati dalle altre amministrazioni, rilascerà entro 10 giorni dalla presentazione della Dsu – dichiarazione sostitutiva unica-. L’Isee ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. In questo arco di tempo il sistema informativo tiene in memoria il contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate sulla base della Dsu originaria, senza dover ripetere la dichiarazione più volte per avere la nuova attestazione.
Gli Isee rilasciati in base alla vecchia normativa non sono più validi.

Una delle novità della riforma è la possibilità di ottenere Isee calcolati in maniera diversa a seconda della situazione del nucleo familiare, in riferimento alla presenza di figli minori, di genitori non sposati, o di soggetti disabili, in modo da facilitare l’accesso alle prestazioni sociali in maniera mirata. Gli Isee previsti dalla riforma sono infatti seguenti:   

 

Isee standard o ordinario, per la generalità delle prestazioni sociali e per tutte le agevolazioni di carattere fiscale a livello locale, ad esempio ai fini Imu, per le addizionali Irpef, per il pagamento della Tari, ma anche per il bonus gas e elettricità. In questo caso si tiene conto dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare come risultano dallo stato di famiglia;        

Isee Università, per la riduzione delle tasse di iscrizione e le borse di studio, che tiene conto dei redditi del nucleo familiare di appartenenza anche nel caso di studenti residenti altrove e quindi non presenti nello stato di famiglia;

Isee Sociosanitario, per l’accesso a prestazioni quali assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, che si basa su un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli se minorenni) o nucleo comporto dal solo soggetto disabile maggiorenne, anche se vive con i genitori. In questo modo l’accesso alle prestazioni è facilitato;

Isee Sociosanitario-Residenze, per ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio – che si può basare su un nucleo ristretto rispetto a quello standard, ma tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare.

 

Isee Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, per le prestazioni agevolate rivolte ai figli, che prende in considerazione la condizione del genitore non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’Isee del nucleo familiare del figlio.

 

Isee Corrente In pratica, è possibile calcolare un nuovo ISEE nel caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25% rispetto a quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e, al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

  1. 1.lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  2. 2.lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  3. 3.lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi

 

 

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