CHI PAGA L’ASCENSORE?
Le spese di uso e manutenzione dell’ascensore rappresentano uno dei principali argomenti di discussione nelle riunioni di condominio. Chi, almeno una volta nella vita, non si è trovato a discutere con gli altri condomini della ripartizione dei costi o della necessità di rimettere mano all’impianto. Ecco un elenco di cose da sapere per non farsi trovare impreparati alla prossima assemblea condominiale e, soprattutto, per evitare di pagare più del dovuto.
L’installazione di un ascensore è obbligatoria per gli immobili di nuova costruzione che hanno più di tre piani.
Sono due i criteri che vengono presi in considerazione per la ripartizione delle spese tra i condomini per l’installazione di un ascensore o per i lavori di manutenzione dell’impianto. Una metà delle spese viene divisa a seconda del valore delle singole unità immobiliari (quindi, secondo millesimi), l’altra metà a seconda del piano di abitazione.
I condomini che abitano al piano terra devono pagare per i lavori di installazione o manutenzione di un ascensore ma solo in base al valore dell’unità immobiliare che possiedono. L’assemblea condominiale può stabilire di non far pagare le spese ai condomini del piano terra, così come a quelli che abitano nel sottoscala o nel piano rialzato, ma solo se la deliberà presentata viene approvata con voto unanime.
Un condomino può rifiutarsi di pagare i lavori di installazione o manutenzione di un ascensore, ma per farlo deve dichiarare ufficialmente che non utilizzerà l’impianto. In un secondo momento potrà anche cambiare idea e partecipare alla suddivisione delle spese.
Nel caso in cui un singolo condomino sostiene per intero le spese di installazione di un ascensore in condominio per l’eliminazione di barriere architettoniche, ha la possibilità di detrarre tali spese anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea, ma sono stati autorizzati dal Comune. In particolare, il contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.
L’installazione di un ascensore è obbligatoria per gli immobili di nuova costruzione che hanno più di tre piani.
Sono due i criteri che vengono presi in considerazione per la ripartizione delle spese tra i condomini per l’installazione di un ascensore o per i lavori di manutenzione dell’impianto. Una metà delle spese viene divisa a seconda del valore delle singole unità immobiliari (quindi, secondo millesimi), l’altra metà a seconda del piano di abitazione.
I condomini che abitano al piano terra devono pagare per i lavori di installazione o manutenzione di un ascensore ma solo in base al valore dell’unità immobiliare che possiedono. L’assemblea condominiale può stabilire di non far pagare le spese ai condomini del piano terra, così come a quelli che abitano nel sottoscala o nel piano rialzato, ma solo se la deliberà presentata viene approvata con voto unanime.
Un condomino può rifiutarsi di pagare i lavori di installazione o manutenzione di un ascensore, ma per farlo deve dichiarare ufficialmente che non utilizzerà l’impianto. In un secondo momento potrà anche cambiare idea e partecipare alla suddivisione delle spese.
Nel caso in cui un singolo condomino sostiene per intero le spese di installazione di un ascensore in condominio per l’eliminazione di barriere architettoniche, ha la possibilità di detrarre tali spese anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea, ma sono stati autorizzati dal Comune. In particolare, il contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.
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