Bonus bebè per le neo mamme: l’atteso decreto attuativo è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è contenuto nella legge di Stabilità per il 2015 del governo Renzi.
Il bonus bebè spetta alla famiglia in cui nasce o viene adottato un figlio tra l’1 gennaio del 2015 e il 31 dicembre del 2017.
L’importo dell’assegno previsto per coloro che ne hanno diritto si differenzia in base al reddito Isee: fino a 7mila euro il bonus è pari a 1.920 euro annui (160 euro al mese) mentre nella fascia compresa fra 7mila e 25 mila è pari a 960 euro all’anno (80 euro al mese). L’assegno non è previsto qualora il reddito ISEE sia superiore ai 25mila euro.
Il dispositivo prevede che per accedere al sostegno economico le famiglie interessate dovranno possedere i requisiti Isee all’atto della presentazione della richiesta e per l’intera durata del beneficio. Il richiedente, genitore o rappresentante legale del bambino, nel presentare la richiesta è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti. In seguito alla domanda è compito dell’Istituto Nazionale verificare che la dichiarazione sostitutiva Isee sia aggiornata e che il possesso dei requisiti permanga per il periodo del beneficio. Una volta verificata la completezza della domanda e accettata la stessa, sarà l’INPS a versare l’importo dovuto con cadenza mensile.
L’assegno decorrerà dal giorno di nascita del bambino o, nel caso di adozione, di ingresso nella famiglia e fino al terzo anno di età o fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo di famiglia. Particolare attenzione va prestata alle scadenze. Per beneficiare appieno del bonus la domanda va presentata entro 90 giornata dalla nascita del bebè, mentre qualora non avvenga entro tale termine, l’assegno partirà dal mese in cui la domanda sarà presentata con perdita degli importi mensili precedenti. La richiesta si presenta all’Inps soltanto in modalità telematica. Per compilarla e inviarla si deve avere il codice pin rilasciato dall’Inps: accedendo al proprio profilo online l’utente può spedire la domanda. Se non si ha il codice ci si può rivolgere direttamente all’INPS o ai patronati che prenderanno in carico la domanda inviandola all’ente di previdenza sociale.
Requisito per la presentazione della domanda sono tutti i cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione europea o cittadini di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all’articolo 9 del dlgs 286/98 residenti in Italia.
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