Bonus baby-sitting e bonus centri estivi e infanzia

Cosa sono e chi può fare richiesta dei Bonus INPS per baby-sitting e per i centri estivi o infanzia.

Ecco una rapida guida sulle nuove misure di sostegno per le famiglie: il bonus baby-sitting ed il bonus per i centri estivi e per l’infanzia.

Sommario:

Cosa sono i nuovi bonus

Chi ne può fare richiesta

Scadenze e tempi di utilizzo

Importi dei bonus

Erogazione del buono baby-sitting

Chi può essere baby-sitter

Erogazione del buono per i centri estivi o di infanzia

Come fare domanda

 

Cosa sono i bonus per baby-sitting e centri infanzia

Il “decreto Cura Italia” (D.L.17 marzo 2020, n. 18) agli articoli 23 e 25, ha previsto alcune misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni in data 5 marzo 2020.

Questo “bonus” può essere utilizzato sotto forma di congedo parentale da un genitore o da entrambi (alternandosi) per un periodo complessivo massimo di 15 giorni.

In alternativa si può scegliere di ricevere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il successivo “decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) all’articolo 72, ha aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli e ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo che va dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

 

Chi ne può fare richiesta

I genitori con figli di età non superiore ai 12 anni (in data 5 marzo 2020) che appartengono alle seguenti categorie:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari);
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, (alternativamente al congedo specifico) appartenenti alle seguenti categorie:
    • medici;
    • infermieri;
    • tecnici di laboratorio biomedico;
    • tecnici di radiologia medica;
    • operatori sociosanitari.
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il bonus spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che, nel nucleo familiare, l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio NASPI, CIGO, CIGS ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

 

Tempi di utilizzo

Dal 5 marzo 2020, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, al 31 luglio 2020.

 

Importi dei bonus

Per le categorie elencate nell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ovvero:

  • lavoratori  dipendenti  del  settore privato;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26 della legge  8  agosto  1995,  n.  335;
  • lavoratori autonomi;

il bonus ha un limite massimo complessivo di 1.200 euro che si potrà utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020).

Per le categorie elencate nell’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ovvero:

  • lavoratori  dipendenti  del  settore pubblico;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico  e  privato  accreditato;

il bonus ha un limite massimo complessivo di 2.000 euro utilizzabile nel medesimo periodo.

Il limite complessivo deve essere calcolato tenendo conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare, sia di un eventuale congedo specifico già richiesto e autorizzato.

Ad esempio se il nucleo familiare di un lavoratore del settore privato ha ricevuto 600 euro a maggio, potrà richiedere nuovamente il bonus per servizi di baby-sitting oppure scegliere il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia ma senza superare l’importo complessivo di 1.200 euro.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli ma l’importo totale richiesto non dovrà comunque superiore 1.200 euro per nucleo familiare.

 

Erogazione dei bonus

L’importo del bonus potrà essere erogato per servizi di baby-sitting attraverso il Libretto Famiglia o per i servizi integrativi per l’infanzia con accredito diretto al richiedente (Messaggio n. 2350/2020 del 5/06/2020).

Le domande di bonus che rispetteranno i requisiti verranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Esaurito l’importo totale stanziato dal Governo per questi bonus, le successive richieste saranno comunque ammesse e protocollate ma con riserva di accettazione: nel caso in cui risultino somme disponibili verranno anch’esse accettate fino ad esaurimento della disponibilità.

 

Erogazione bonus per servizi di baby-sitting

Il bonus baby sitter è uno strumento per pagare una prestazione di lavoro occasionale (la gestione dei bambini) tramite il Libretto Famiglia. I richiedenti del bonus mediante Libretto Famiglia dovranno seguire le indicazioni sul portale dell’INPS ed attendere l’accoglimento della domanda. In caso di concessione del bonus il genitore beneficiario avrà 15 giorni solari per la sua  “appropriazione” a cui dovrà seguire, entro il 31 dicembre 2020,  la relativa rendicontazione delle spese. Dopo aver comunicato attraverso la piattaforma le prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono più essere modificate.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2mila euro per nucleo familiare e accreditato mediante il Libretto Famiglia.

Potete cliccare qui per scaricare la guida all’uso del servizio per richiedere il bonus baby-sitting.

 

Cosa si intende per baby-sitting e chi può essere baby-sitter

Nonna baby-sitter
Foto di Aline Dassel da Pixabay

Il servizio di baby-sitting è ritenuto dall’INPS una prestazione di lavoro occasionale che verrà retribuita tramite Libretto famiglia. Per svolgere l’attività di baby-sitting occorre essere persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa.

Anche i familiari (ad es.nonni, zie, cugine ecc.) possono essere baby-sitter basta che non siano conviventi con il richiedente e si registrino nel portale INPS come prestatori di servizio e siano pagati tramite il Libretto Famiglia. In nessun caso un genitore può essere prestatore di servizio di baby-sitting, anche se ha una residenza diversa ad esempio se fosse separato o divorziato.

 

Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia

Nel caso in cui viene richiesto il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia, l’importo spettante verrà accreditato direttamente al richiedente.

Bisogna provare l’iscrizione presso:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.L. 65, 13 aprile 2017;
  • servizi socio-educativi territoriali;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

(Circolare Inps n. 73 del 17/06/2020)

Ad esempio, se il nucleo familiare non ha già ricevuto bonus per servizi di baby-sitting o per congedo Covid, potrà percepire 1.200 euro se il/la richiedente appartiene alla categoria di lavoratori indicata nell’art.23 D.L.18/2020, oppure 2.000 euro se il/la richiedente appartiene alla categoria di lavoratori indicata nell’art.25 D.L.18/2020. Queste somme potranno anche essere utilizzate per entrambi i servizi di baby-sitting e  integrativi per l’infanzia.

Il bonus sarà accreditato su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane (importo massimo 1.000 euro), secondo la scelta indicata al momento di presentazione della domanda.

Attenzione per evitare di dover ripresentare la richiesta, il titolare del conto associato all’IBAN dovrà corrispondere al soggetto beneficiario del bonus.

Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia) sarà richiesta ulteriore documentazione. Maggiori informazioni sono indicate nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020

Non è possibile usufruire del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia, negli stessi periodi di utilizzo del bonus asilo nido. In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di bonus la documentazione attestante il periodo di iscrizione (ad esempio fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che dovrà essere di minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere. 

Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo 5 marzo-31 luglio. Vi è sempre la possibilità di presentare più domande per periodi diversi, come nel caso in cui il bambino venga iscritto successivamente presso una struttura diversa.

Nella procedura dovrà essere anche indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura che

La tipologia di struttura dovrà rientrare tra le seguenti:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri
    • per le famiglie (LA3);
    • diurni di protezione sociale (LA4);
    • diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
    • spazi gioco (Lb2.2);
    • centri bambini genitori (LB2.3).

 

Come fare domanda

Come indicato nella circolare 44 del 24/03/2020, la domanda può essere presentata

    • online sul portale www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
    • telefonando al contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    • con il supporto di enti di patronato.

Approfondimenti:

Decreto Cura Italia

Decreto Rilancio

Circolare Inps n.44/2020 del 24/03/2020

Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili. (Ambito soggettivo di applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020. Requisiti del soggetto richiedente; Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore; Modalità di compilazione della domanda; Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia; Rendicontazione e monitoraggio della spesa; Istruzioni contabili)

Messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020 Indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020. Istanze con pagamento su IBAN dell’Area SEPA (extra Italia)

Messaggio n.2350/2020 del 5/06/2020 Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Circolare Inps n. 73 del 17/06/2020 Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi innovativi per la prima infanzia.

Circolare Inps n.81/2020 del 8/07/2020 Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

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