E’ stato pubblicato il Bando (DGR n. 1782/2014) per la presentazione delle domande per il sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione principale relativo all’anno 2013 che risulta da contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359 art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431.
Le date di aperture e chiusura del bando dipendono dai Comuni, il tutto comunque è da concludersi entro il 15 febbraio 2015.
Il contratto di locazione che riguarda l’anno 2013, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.
E’ ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell’affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013.
Può partecipare al Bando e ha diritto a richiedere il contributo il conduttore che alla data di presentazione della domanda:
a. sia residente in uno dei Comuni del Veneto;
b. il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale disposizione non si applica nei casi in cui l’alloggio, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
c. presenti una dichiarazione ISE o attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2013, da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), non superiore a € 14.000,00;
d. se cittadino straniero comunitario o extracomunitario : non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
e. se cittadino straniero extracomunitario : deve essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l’ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure abbia presentato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto entro i termini prescritti;
f. se cittadino straniero extracomunitario : deve risiedere da 5 anni continuativi in Veneto o da 10 anni continuativi in Italia, requisito attestato dal certificato storico di residenza in Italia previsto dall’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato può essere sostituito, in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente.
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