La liberalizzazione del mercato dell’energia ha innescato meccanismi di libera concorrenza. Purtroppo come spesso accade in questi scenari, fornitori e operatori hanno cercato di acquisire nuovi clienti con pratiche poco trasparenti al limite della legalità
Fate molta attenzione quando firmate un nuovo contratto energia luca e gas!
I consumatori, vengono talvolta ingannati da informazioni omesse o errate e da stratagemmi di ogni genere, con richieste di firme su moduli “informativi” che poi diventano veri e propri contratti.
In alcuni casi si è arrivati addirittura alle firme false, contratti intestati a persone decedute e il diritto di ripensamento che a volte non viene rispettato. Come difenderci e cosa fare in questi casi?
Che cos’è un contratto non richiesto?
Per contratto non richiesto della fornitura di energia elettrica e/o gas si intende un contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, oppure un contratto chiuso a seguito di una pratica commerciale ingannevole e scorretta da parte dell’agente commerciale.
Sono ovviamente vietate pratiche ingannevoli che confondono il cliente inducendolo ad accettare un contratto che diversamente non avrebbe firmato.
E’ il Codice del consumo, a tutela dei diritti dei consumatori, che definisce queste pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
Obblighi del fornitore per contratti a distanza
Nel 2012 l’Autorità ha emesso un provvedimento (la deliberazione n. 153/2012/R/COM), nel quale è indicato che per contratti di energia stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in aggiunta al contratto firmato, il fornitore deve sempre:
- inviare al cliente una lettera di conferma
- in alternativa, contattare via telefono il cliente (chiamata di conferma) per registrare la sua volontà
Procedura di ripristino
Esiste una procedura di ripristino, stabilita dall’Autorità, la quale consente al cliente, nel caso sia già avvenuto il passaggio non richiesto, di tornare al vecchio fornitore di energia.
E’ importante, per poter beneficiare della procedura di ripristino che il fornitore (del nuovo contratto non richiesto) abbia aderito volontariamente alla procedura, e quindi sia iscritto in un apposito elenco.
Se il fornitore non richiesto accoglie il reclamo del cliente lo stesso fornitore deve inviare al distributore e al precedente fornitore tutti i dati e le informazioni necessarie affinchè il cliente possa tornare alle condizioni di fornitura che aveva prima senza costi.
Come richiedere l’annullamento del contratto non richiesto?
Qualora il consumatore ritenga di essere vittima di un contratto trasparente e di non aver ricevuto le informazioni corrette, hai il diritto di reclamare. Per farlo deve inviare un “reclamo per contratto non richiesto” al nuovo fornitore.
Il reclamo scritto deve essere inviato quanto prima, e comunque:
- in caso di lettera di conferma, entro 40 giorni a partire dalla data di consegna
- in caso di chiamata di conferma, entro 30 giorni dalla stessa
- se il fornitore non ha inviato la lettera nè effettuato la chiamata, entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima bolletta
E’ importante sapere che qualora sia stato inviato un reclamo, il fornitore non può richiedere la sospensione della fornitura in caso di morosità, fino alla chiusura della controversia.
Il reclamo scritto deve contenere copia della documentazione con la data in cui il cliente ha preso conoscenza del contratto non richiesto.
Cosa succede dopo aver inviato la richiesta?
Il fornitore può accettare il reclamo e avviare la procedura di ripristino. In caso contrario il fornitore rigetta il reclamo, avvisando contestualmente sia il cliente che lo Sportello per il consumatore, il quale verifica la correttezza del comportamento del fornitore e valuta se il ripristino del precedente contratto deve essere effettuato (il reclamo non può essere rigettato) o meno.
Molti dei fornitori di energia hanno aderito alla procedura di ripristino in caso di contratti non richiesti, per l’elenco completo, clicca qui.
Il fornitore deve rispondere al reclamo entro 40 giorni solari, motivando con tutta la documentazione necessaria l’eventuale rigetto.
Devo pagare le bollette emesse dal fornitore non richiesto?
Il fornitore non richiesto deve stornare le bollette emesse e emetterne di nuove, calcolando i prezzi con le condizioni economiche stabilite dall’Autorità per il servizio tutelato, ma in maniera ridotta. In particolare deve ridurre a zero gli importi delle seguenti componenti:
- Quota fissa di Commercializzazione e vendita (PCV) – bolletta elettrica
- Quota fissa e variabile di Commercializzazione vendita al dettaglio (QVD) – bolletta gas
Contatti per inviare il reclamo
Fornitore | Contatti per il reclamo |
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Reclamo Enel |
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Reclamo Acea |
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Reclamo Eni |
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Reclamo Edison |
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Reclamo A2A |
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Reclamo Iren |
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Ripristino veloce del contratto luce e gas
La delibera 228/2017/R/com 1, in vigore dal 1° maggio, prevederà le regole dell’Autorità a tutela dei consumatori in caso di nuove attivazioni che non rispettano le regole. Il consumatore potrà, in caso di fornitura non richiesta, chiedere il ripristino veloce, ossia una conciliazione preventiva, per tornare il prima possibile al vecchio fornitore.
I fornitori: dovranno informare in modo chiaro i clienti, in maniera da renderli consapevoli del carattere volontario del ripristino rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo e al ricorso giudiziario.
Secondo quanto stabilito, il cliente domestico dovrà contestare la fornitura al nuovo fornitore inviando un reclamo scritto entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta. Se il reclamo viene accettato il gestore dovrà comunicare al cliente:
- La possibilità di aderire alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato, con l’applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche del servizio tutelato;
- La possibilità, nel caso in cui non si voglia procedere alla procedura ripristinatoria, di attivare la conciliazione presso l’Autorità;
- Il diritto del cliente di accedere in ogni momento agli altri mezzi di ricorso amministrativi o giudiziariper l’esercizio delle ulteriori azioni previste dalla legge.
Se la società di vendita rifiuta il reclamo, questa dovrà comunicare al cliente che se aderisce alle misure per il ripristino della fornitura il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del Consumatore per una verifica. Se non viene data nessuna risposta al reclamo, il cliente si puo’ rivolgere direttamente allo Sportello del Consumatore dell’Autorità, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.
(ringraziamo www.Luce-Gas.it , fonte di quest’articolo)
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