Ecco il modulo per autocertificare i vostri spostamenti compilabile dal vostro dispositivo
Il Ministero dell’Interno ha diffuso un modulo di autodichiarazione spostamenti, che da più parti ci segnalano essere poco comprensibile e non modificabile.
Gli spostamenti, infatti, potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle autorità preposte (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia locale, Polfer, ecc) al momento di un eventuale controllo.
L’Autorità potrà infatti verificare contestualmente, o anche in un momento successivo, l’effettiva sussistenza delle motivazioni che hanno portato allo spostamento, motivo per cui consigliamo di avere con se la documentazione comprovante la motivazione del viaggio.
Abbiamo quindi predisposto un modulo ad hoc da poter scaricare e compilare direttamente dal vostro dispositivo (pc, tablet, cellulare, ecc).
Modulo zip Autodichiarazione spostamenti (docx e odt)
La situazione di emergenza legata al diffondersi del virus COVID – 19 (c.d. “Coronavirus”), ha portato all’adozione di misure urgenti di contenimento (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 dell’8 marzo 2020).
Tali misure di contenimento sono differenziate a seconda del luogo di applicazione:
- misure rafforzate (art.1) per Lombardia e altre 14 provincie ovvero Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
- rideterminazione delle norme già in essere su tutto il resto del territorio nazionale
La limitazione degli spostamenti si applica a coloro che rientrano nelle aree soggette a misura rafforzata (fermo restando che per le persone sottoposte a quarantena o sono risultate positive al virus vi è assoluto divieto di uscire).
Il mancato rispetto di tali norme è punito in via generale ai sensi dell’art. 650 del codice penale con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (art.4 comma 2)
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