Fondo Indennizzo Risparmiatori: prorogato il termine per la domanda

Fondo Indennizzo Risparmiatori: prorogato il termine per la domanda

È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche fallite.

C’è tempo fino al 18 giugno 2020

Cosa dice l’articolo 50 del Decreto?

Al comma 1 prevede che all’azionista o al possessore di obbligazioni subordinate, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo massimo del 40% dell’ importo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.

Al comma 2 è disposta la proroga per la presentazione delle domande di rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche fallite, che allunga di fatto i tempi di due mesi, spostando la scadenza dal 18 aprile al 18 giugno 2020.

Vi ricordiamo che:

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Sia per gli azionisti che per gli obbligazionisti subordinati, dall’ammontare dell’indennizzo bisogna detrarre gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

Per gli AZIONISTI

l’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.  (fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Per gli OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI

l’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. (fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze)

L’anticipo che verrebbe quindi liquidato a seguito del completamento dell’esame istruttorio sarebbe quindi pari al 12%  per l’investimento azionario e al 38% per quello obbligazionario.

Esempio per azioni: Costo di acquisto pari a 100.000 €, indennizzo totale 30.000 €, 40% dell’indennizzo è pari a 12.000 €.
Esempio per obbligazioni subordinate: Costo di acquisto pari a 100.000€, indennizzo totale 95.000 €, 40% dell’indennizzo è pari a 38.000 €.

La parte residua del risarcimento (18% per le azioni, 57% per le obbligazioni subordinate) verrebbe invece liquidata a seguito dell’approvazione dei piani di riparto a completamento dell’esame di tutte le domande presentate entro il 18 giugno 2020.

La percentuale del 30% per gli azionisti ed il 95% per gli obbligazionisti potrà essere incrementata sino ad esaurimento del Fondo qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate dal FIR per l’indennizzo siano inferiori alla previsione di spesa fino al suo esaurimento; fermo restando il limite dei 100.000 € per ciascun risparmiatore.

Fondo Indennizzo Risparmiatori: prorogato il termine per la domanda

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Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 17-03-2020) cosiddetto decreto “Cura Italia”Art. 50

Leggi la Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020

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