DOVEVO PARTIRE MA NON POSSO, MI RIMBORSERANNO?
Parliamo delle “cause di forza maggiore”
Ci arrivano varie segnalazioni che c’è chi vuole fare il furbetto anche in situazioni di straordinaria gravità, come quella che purtroppo stiamo vivendo.
Cosa dice la legge?
L’art.1463 del Codice civile, a riguardo dell’impossibilità sopravvenuta, afferma che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.”
…ma cosa vuol dire?
Che se l’incapacità di onorare l’accordo dipende da fatti oggettivi, estranei alla volontà o alla sfera di controllo del debitore, ossia da eventi che non si possono dominare o prevedere, il debitore è liberato dall’accordo e ha diritto alla restituzione di quanto già versato. Facciamo un esempio molto semplice: se Tizio ha concordato con Caio di affittargli un immobile ed improvvisamente l’immobile viene distrutto da un crollo, Tizio è liberato dalla propria obbligazione di affittare (non avendo più l’immobile) ma non può pretendere da Caio il versamento dei canoni di locazione pattuiti (se ha ricevuto un anticipo lo deve restituire), quindi se io ho acquistato un volo o un soggiorno e,a causa delle restrizioni di movimento imposte dalle Autorità, non posso spostarmi ho diritto al rimborso al risarcimento per sopravvenute cause di forza maggiore.
Ci viene in aiuto l’art.28 del D.l. 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) che stabilisce i criteri di “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” con riferimento a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.
Chi può richiedere il rimborso per sopravvenuta impossibilità?
- I soggetti nei confronti dei quali e’ stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, nel caso in cui il contratto di trasporto ricade nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- I soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali e’ disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- I soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
- I soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
- I soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti;
- I soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Ovviamente il viaggio o il volo oggetto del contratto, deve avere luogo nel periodo di efficacia dei provvedimenti. (articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6)
Come posso ottenere il rimborso?
I soggetti devono comunicare al vettore di ricadere in una delle situazioni di cui sopra (1-6) allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui al precedente punto 5, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesimo punto.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni (punto 1,2,3,4);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento (punto 5);
c) dalla data prevista per la partenza (punto 6).
Entro quanto otterrò il rimborso?
Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione del soggetto impossibilitato, deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Se ho acquistato il titolo di viaggio tramite un’agenzia?
Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
Se ho acquistato un pacchetto turistico?
I soggetti sopra citati (punto 1-6) possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Se ho prenotato un viaggio di istruzione?
In relazione alle ipotesi di “sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero” (disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Ho prenotato un volo….cosa dice l’ENAC? (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)
Comunicato Stampa n. 12/2020 “Coronavirus: informazioni ai passeggeri su cancellazione voli a causa delle restrizioni disposte da alcuni Paesi e su voli che non possono essere usufruiti per disposizioni delle autorità”
“A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”.
I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.” (ovvero si al rimborso, no all’indennità aggiuntiva poiché, ovviamente, non è nemmeno colpa loro).
Avviso ai passeggeri del 9 marzo 2020 – ore 18.55
Ad integrazione di quanto rappresentato nel comunicato stampa 12/2020, si riassume quanto disposto dall’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n.9 e:
- la richiesta di rimborso/reclamo va in prima istanza rivolta alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o alle agenzie di viaggio/tour operator nel caso delle gite scolastiche;
- nel caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso occorre rivolgersi all’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- qualora il rimborso venisse negato e ciò comportasse una infrazione al Reg (CE) 261/04 (ad esempio mancato rimborso per la cancellazione di un volo) si potrà inviare, trascorse 6 settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, un reclamo ad ENAC seguendo la procedura indicata sul nostro sito alla sezione “Diritti dei passeggeri”. Tale reclamo avvierà gli accertamenti dell’Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti del vettore;
Si ricorda che l’attività dell’ENAC, infatti, non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, per le quali residuano le vie legali e che ENAC non è competente per fornire consulenze legali sui singoli casi né attraverso il Numero Verde né attraverso la casella di posta elettronica cartadiritti@enac.gov.it.
Presidente Adoc Veneto
e-mail: rognopoli@adocveneto.it
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