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EVITA L’ADDEBITO IN BOLLETTA
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale.
La dichiarazione deve essere presentata:
• dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per tutto il 2018)
• dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2018 avrà effetto per il secondo semestre del 2018).
Se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, acquisto di un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione). Presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Per maggiori dettagli consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
• tramite l’applicazione web
• tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
• tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale.
La dichiarazione deve essere presentata:
• dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per tutto il 2018)
• dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2018 avrà effetto per il secondo semestre del 2018).
Se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati (per esempio, acquisto di un apparecchio televisivo) è necessario comunicarlo all’Agenzia. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione). Presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Per maggiori dettagli consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
• tramite l’applicazione web
• tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
• tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
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