Sono state prorogate le regole sulla «tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani», con l’ordinanza del 13 luglio 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre.
Le regole riguardano sia proprietari che dog sitter, equiparati nelle responsabilità e disciplinano anche il patentino.
IL PROPRIETARIO
Il proprietario di un cane non può assolutamente essere un infermo di mente né un minorenne.
Quindi è necessario che il genitore (o un altro adulto) si assuma la responsabilità del cane, registrandolo a suo nome all’anagrafe canina. E’ inoltre vietato possedere un cane per i delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni.
IL DOG SITTER
Il dog sitter è responsabile del cane che cura, allo stesso modo del proprietario. Quindi il dog sitter risponde sia civilmente che penalmente dei danni a persone, animali o cose provocati dal cane. Nella scelta del dog sitter il proprietario deve fare attenzione: l’ordinanza stabilisce che bisogna affidare il cane «a persone in grado di gestirlo correttamente».
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