Assegno temporaneo per i figli minori

L’assegno temporaneo è un aiuto dato dall’INPS ai genitori con figli minori a carico, compresi i figli adottati o in affido preadottivo.

Possono richiedere l’assegno tutte le famiglie con ISEE fino a 50 mila euro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

A seconda dell’importo dell’ISEE e del numero dei minori, l’importo dell’assegno può raggiungere i 167 euro per ogni figlio, con una maggiorazione dal terzo figlio o per ciascun figlio con disabilità.

L’assegno riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituito dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli.

https://youtu.be/nD9sVsNxXwM

Chi può fare richiesta dell’assegno temporaneo?

I nuclei familiari con uno o più figli o figlie minori, compresi i minori adottati e in affido preadottivo, che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

Possono richiederlo le seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi
  • disoccupati
  • coltivatori diretti
  • coloni e mezzadri
  • titolari di pensione da lavoro autonomo

I nuclei familiari devono avere un ISEE inferiore a 50.000 euro.

Che requisiti sono indispensabili per poter fare richiesta?

Può inviare la richiesta dell’assegno temporaneo chi è

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

Di che importo è l’assegno temporaneo?

Più l’ISEE è basso e più figli minori fanno parte del nucleo familiare, più alto è l’assegno temporaneo.

L’importo quindi è diverso a seconda che nel nucleo ci siano uno o due figli minori o almeno tre figli minori.

Gli importi più alti spetteranno ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.000 euro e verranno riconosciuti

  • 167,5 euro ai nuclei con un solo minore
  • 335 euro ai nuclei con due minori

Ai nuclei più numerosi l’importo per ogni minore viene aumentato del 30%, passando da 167,50 a 217,80 euro.

  • 653 euro con tre minori
  • 871 euro con quattro minori
  • 1.179 euro con cinque o più minori

Con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a un massimo di 50.000 euro l’importo diminuisce.
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun minore con disabilità, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Quando posso richiedere l’assegno temporaneo?

Potete presentare la domanda dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate

  • prima del 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021;
  • dopo il 30 settembre 2021 l’assegno sarà riconosciuto a partire dal primo giorno del mese in cui si è presentata la domanda.

Come posso inviare la domanda per l’assegno temporaneo?

Per inviare la domanda potete :

  • collegarvi al portale web dell’INPS dove trovate un apposito servizio online a cui potete accedere con le vostre credenziali. Si deve avere il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • chiamare il Contact Center integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • contattare i vari patronati che, generalmente, offrono questo servizio gratuitamente.

Come posso ricevere l’assegno temporaneo?

Potrete ricevere gli importi:

  • con accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • con bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • con accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.

Se i genitori sono coniugati tra loro, sono genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) oppure che risulta affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento sarà versato interamente al genitore che ne ha fatto richiesta e che convive con il minore.

Se i genitori sono separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice (legge 8 febbraio 2006, n. 54) il pagamento dell’assegno temporaneo (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021)

  • potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi
  • potrà essere versato totalmente al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere confermata anche dall’altro genitore; in assenza di tale conferma, il pagamento verrà effettuato come nel caso precedente ovvero con il 50% al genitore richiedente.

Per avere maggiori informazioni?

Potete consultare

 

 

Commenta l'articolo o scrivici compilando il form

Consulta la nostra Privacy Policy
Condividi su
Adoc