Al via le richieste di contributo o di rimborso per i dispositivi antiabbandono.
Dal 20 febbraio sarà possibile richiedere il Bonus per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono.
La richiesta potrà essere inoltrata tramite l’applicativo messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)
Requisito per inoltrare domanda di contributo è essere in possesso dell’identità digitale “SPID“, (clicca qui per tutte le informazioni a riguardo), l’identità digitale è gratuita e sarà utile anche in tantissime altre situazioni.
Il decreto disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono.
Oggetto (art.1)
I seggiolini dovranno essere rispondenti alle caratteristiche tecniche del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nr. 122 del 2 ottobre 2019. Non necessitano di omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore; devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni; devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una applicazione o tramite Bluetooth per inviare notifiche.
I Destinatari (art.2)
Il contributo 0 il rimborso può essere richiesto da uno dei genitori 0 altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore; il minore non deve avere compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono (si può richiedere il contributo per un solo seggiolino per bambino)
Il contributo (art.3)
A seguito dell’accettazione della richiesta (vi è un tetto massimo di contributi disponibili) viene erogato buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del seggiolino (dispositivo antiabbandono) che è associato al codice fiscale del minore.
Il buono è utilizzabile per acquisti presso “le strutture, gli esercenti e gli enti” di cui all’articolo 5 e comporta la riduzione di trenta euro sul prezzo di acquisto.
I buoni sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I buoni generati e non utilizzati entro trenta giorni dall’emissione sono annullati, si potrà comunque farne nuovamente richiesta che verrà accettata sempre salvo disponibilità al momento della nuova richiesta.
Nel caso in cui il costo del dispositivo sia inferiore a 30 euro, il contributo è pari al costo sostenuto.
Procedura per l’ottenimento del buono spesa (art.4)
Per beneficiare del contributo, prima di procedere all’acquisto del dispositivo, bisogna presentare domanda, mediante procedura di registrazione sulla piattaforma informatica, accessibile a partire dal 20 febbraio 2020, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Una volta che la richiesta è stata accettata (vi è un tetto massimo al numero totale di richieste) è prevista l’emissione, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di un buono elettronico di spesa dotato di codice identificativo.
Dove acquistare (art.5)
Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l’applicazione web dedicata, i nominativi presenti sono obbligati ad accettare il buono elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto.
Fatturazione e liquidazione (art.6)
Ai rivenditori sarà riconosciuto un credito pari al valore nominale del buono, a seguito dell’emissione della fattura elettronica sarà disposto l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato.
Rimborso per l’acquisto (art.7)
Può essere richiesto il rimborso anche per gli acquisti di dispositivi antiabbandono effettuati prima del 20 febbraio 2020; come per l’acquisto, la richiesta può essere inoltrata da uno dei genitori o da altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore che non deve avere compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono (si può richiedere il contributo per un solo seggiolino per bambino).
Per ottenere il rimborso i richiedenti devono presentare la richiesta entro e non oltre sessanta giorni dal 20 febbraio 2020 nella piattaforma messa a disposizione dal MIT deve essere allegata copia del giustificativo di spesa attestante l’acquisto del dispositivo (scontrino fiscale o fattura).
Qualora il giustificativo di spesa non riporti la specifica di acquisto “dispositivo antiabbandono” dovrà essere allegata una dichiarazione del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma, da cui risultano i dati identificativi del minore (nome, cognome e codice fiscale) e che il giustificativo di spesa è relativo all’acquisto di un dispositivo antiabbandono.
Il rimborso avverrà entro 15 giorni dalla richiesta, mediante accredito sul conto corrente precedentemente indicato sulla piattaforma di registrazione Sogei.
Tempi di erogazione del bonus elettronico
Il bonus elettronico viene emesso appena è completata la corretta registrazione sulla piattaforma Sogei. Il bonus vale al massimo 30 giorni; se non verrà utilizzato entro 30 giorni dall’emissione potrà essere richiesto nuovamente tramite l’applicazione (sempre salvo disponibilità).
Le sanzioni
Le sanzioni, che scatteranno dal 6 marzo 2020, sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all’articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172).
Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente.
Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.
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